(dal Blog dell’Accademia Alfonsiana)
Il 27 febbraio 2021 è stata resa nota un’ordinanza emessa un mese prima dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) riguardo una vicenda che presenta aspetti umani, etici e giuridici veramente conturbanti. [cf. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Ordinanza nella causa 9240 2020, 27-1-2021].
Una coppia sposata in età matura aveva deciso di ricorrere alla Procreazione medicalmente assistita (PMA). Dopo la formazione extracorporea degli embrioni presso l’Ospedale Pertini di Roma, erano sopraggiunti problemi di salute – poi superati – che inficiarono il primo tentativo. Quattro embrioni, comunque, furono congelati e portati a un Centro privato di Caserta per nuovi tentativi. Dopo poco tempo la coppia si separò e, quando la donna chiese al marito il consenso allo scongelamento e trasferimento degli embrioni, questi ha opposto il suo diniego. La donna, avendo ormai 43 anni, chiese un provvedimento d’urgenza per lo scongelamento e trasferimento degli embrioni contro la volontà del marito. Il marito si è costituito allora in giudizio, ma il giudice di prima istanza, sentite le parti, ordinava al Centro “di procedere all’inserimento in utero degli embrioni crioconservati”.
A questo punto l’uomo ha presentato reclamo contro la sentenza, ma anche il reclamo è stato rigettato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, fondamentalmente per due ordini di ragioni. Prima di tutto la legge 40 stabilisce che “la volontà [di avere figli attraverso la PMA] può essere revocata da ciascuno dei soggetti (…) fino al momento della fecondazione dell’ovulo” (legge 40/2004 art. 6, 3). Una volta, però, che gli embrioni sono stati concepiti, la volontà non può essere revocata. Se, quindi, esistono embrioni congelati provenienti da una coppia, essi possono essere impiantati nell’utero della donna anche se l’uomo, nel frattempo, ha cambiato opinione. In secondo luogo, l’ordinanza fa un’importante affermazione riguardo al concepito. La legge 40 all’art. 1 afferma che è consentito ricorrere alle tecniche di PMA, ma nel rispetto dei “diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito” e, così esprimendosi, afferma che l’embrione non può essere assimilato a semplice materiale biologico e che ha diritti fra i quali il primo è il diritto a vivere. Come ha sottolineato ad Avvenire Alberto Gambino, giurista e pro Rettore dell’Università Europea di Roma, bisogna sempre individuare il miglior interesse di un figlio – perché un figlio è l’embrione, ancorché congelato – e questi “certamente, quando è in uno stadio embrionale, non può che aspirare a proseguire il suo sviluppo biologico fino a realizzare, con la nascita, la piena partecipazione alla società umana”. Lo stato di separazione dei genitori non muta il legame tra i genitori e l’embrione e anche quando il vincolo fra i genitori fosse venuto meno, il minore nato da genitori separati avrà il diritto di godere di entrambe le figure genitoriali e i genitori, da parte loro, hanno nei suoi confronti diritti e doveri.
L’ordinanza costituisce un importante precedente giuridico per il riconoscimento dei diritti degli embrioni anche al di fuori dell’utero materno, in linea con l’orientamento della bioetica di ispirazione personalista.
È interessante vedere alcune reazioni del mondo laico alla sentenza di Santa Maria Capua Vetere. Uno dei due avvocati che patrocinava la donna, Gianni Baldini, membro dell’Associazione radicale Luca Coscioni, ha affermato che questa ordinanza riconosce “il diritto assoluto della donna di utilizzare gli embrioni creati con il coniuge e poi congelati anche dopo la pronuncia della separazione e nonostante la contrarietà dell’ex marito”, distorcendo quindi in senso femminista l’impianto teorico dell’ordinanza e attribuendo alla donna un vero e proprio diritto unilaterale sugli embrioni. Rivendicando il ruolo paritetico del padre e della madre, Annamaria Bernardini De Pace ha, invece, criticato sulla Stampa la decisione del Tribunale perché “risponde esclusivamente all’egoismo della donna e non all’interesse del bambino che dovrà nascere” il quale conoscerà “prima il conflitto che non la sintonia dei propri genitori”. In sostanza sarebbe bene che il figlio congelato restasse dov’è, se i genitori vivono una situazione conflittuale. La celebre avvocata divorzista critica, infine, “il diritto categorico e intoccabile della donna di decidere, solo lei, e soprattutto se il partner è di parere contrario, quando abortire e quando impiantarsi gli ovuli [sic] crioconservati”. Acuta, a questo proposito, la riflessione della Assuntina Morresi, membro del Comitato Nazionale per la Bioetica, che spiega la decisione di consentire alla madre di portare avanti la gravidanza dei suoi embrioni congelati nonostante la contrarietà dell’ex-marito non in base ad un maggior potere sul figlio dato alla donna rispetto all’uomo, ma come “un riconoscimento della differenza sessuale, almeno finché saranno le donne a portare avanti la gravidanza” [A. Morresi, «Madre, padre, figlio e la legge 40. Niente tasto cancella», in Avvenire 27-2-2021].
La donna ha avuto, insomma, il permesso di trasferire nel suo utero gli embrioni non per una asimmetria dei diritti rispetto al padre, ma perché non abbiamo altra via per permettere agli embrioni congelati di uscire dal loro limbo di ghiaccio e riprendere in pienezza la loro vita.
Il panorama del diritto e della giurisprudenza a livello internazionale si presenta non univoco, ma finora ha prevalso l’idea che, in caso di divorzio, gli embrioni congelati debbano essere considerati come una forma di proprietà (property) la cui amministrazione va fatta di comune accordo dagli ex coniugi [cfr. I. Glenn Cohen, Eli y Adash, «Embryo Disposition Disputes: Controversies and Case Law», in Hastings Center Report July-August 2016, 13-19].
In questo senso si muovono recenti sentenze canadesi e statunitensi, complicate talora dal fatto che si tratta di fecondazioni eterologhe o di maternità surrogate. Sembra, insomma, che le leggi sulla PMA funzionino bene e senza intoppi solo se si nega il pieno valore delle esistenze embrionali e si degradano gli embrioni al rango di materiale biologico umano da condividere, donare, patteggiare.
In mezzo a questo caos biomedico, antropologico e giuridico, la voce flebile, ma limpida del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a favore della piena qualità umana e della rilevanza giuridica del concepito.
Padre Maurizio P. Faggioni, OFM