LA CONGREGAZIONE NELLA CHIESA
01 – La Congregazione del Santissimo Redentore (C.Ss.R.) riunisce sacerdoti, diaconi e laici che, in comunione fraterna, si aiutano a compiere, in casa e fuori, la stessa missione. Tutti e ciascuno, anche quando seguono come modello Cristo nella sua vita nascosta, vogliono essere il fermento evangelico nel mondo:
– sia consacrandosi all’annunzio della salvezza e al ministero liturgico;
– sia intraprendendo altre opere strettamente apostoliche:
– sia svolgendo lavori tecnico-professionali.
02 – La Congregazione può associarsi Oblati, sia chierici che laici. Deve considerarli e formarli come cooperatori, permanenti o temporanei, del nostro apostolato.
La loro aggregazione sarà determinata in forma più precisa e concreta dalle (Vice-)Province (cf. St. 085).
03 – La Congregazione è retta dal diritto comune della Chiesa e da quello particolare, contenuto nelle Costituzioni approvate dalla Sede Apostolica; negli Statuti Generali; nelle norme dei Direttòri, emanate dai Capitoli generali, e negli Statuti (Vice) provinciali, stabiliti dai Capitoli (Vice-)Provinciali.
Il Direttorio dei Capitoli ha forza di legge. Il Direttorio dei Superiori ha forza di legge solo nell’elenco delle competenze; ma quando si rifà al diritto comune o particolare, allora l’obbligo sorge dallo stesso diritto citato.
04 – La nostra è una Congregazione esente, ma le singole case, di fatto e di diritto, fanno parte della Chiesa locale di cui condividono prosperità, peripezie, difficoltà, persecuzioni e tribolazioni. I nostri perciò hanno il dovere di assistere il popolo di Dio nelle sue necessità e di collaborare con tutte le forze con la Chiesa locale, secondo le esigenze della pastorale organica, ferma restando però l’identità del proprio Istituto (cf. C. 18; 66; 135). [1]
05 – I Redentoristi onorano il Santissimo Redentore come titolare della Congregazione; la Beata Vergine Maria sotto il titolo dell’Immacolata Concezione come Patrona ufficiale e sotto il titolo di Madre del Perpetuo Soccorso, di cui la Santa Sede ci ha affidato la propagazione del culto; san Giuseppe, i Santi Apostoli; sant’Alfonso, Fondatore, modello e padre di tutti i congregati; san Clemente, propagatore insigne della Congregazione; san Gerardo, modello specialmente dei fratelli coadiutori; san Giovanni Neumann, modello di zelo pastorale, il Beato Pietro Donders che ha prestato il suo servizio missionario alla redenzione di tutto l’uomo, il Beato Gaspare Stanggassinger che si è dedicato instancabilmente alla promozione di vocazioni religiose e sacerdotali, e ultimamente il Beato Gennaro Maria Sarnelli, fedele compagno di sant’Alfonso.
06 – Il sigillo della Congregazione raffigura la croce con lancia e spugna poste su tre monti; ai lati della croce, i monogrammi dei nomi di Gesù e di Maria; al di sopra, un occhio raggiante, sormontato da una corona; intorno, la scritta: Copiosa Apud Eum Redemptio (cf. Sl 129, 7).
07 – Ferma restando la Costituzione 45, 4°, l’uso del nostro abito religioso sarà precisato maggiormente dagli Statuti (Vice-)Provinciali.
08 – I congregati abbiano molta stima per l’apostolato contemplativo delle Monache dell’Ordine del Santissimo Redentore le quali, avendo in comune con noi 1’origine e il fine, partecipano al ministero della nostra Congregazione. Perciò le tengano regolarmente al corrente del nostro lavoro, affinché col loro aiuto spirituale la parola di Dio sia diffusa e glorificata. Anche noi dobbiamo essere pronti ad aiutarle con spirito fraterno.
Ha sede presso la Curia Generale un Segretariato speciale per curare gli affari riguardanti le Monache del Santissimo Redentore.
CAPITOLO I
L’OPERA MISSIONARIA DELLA CONGREGAZIONE
(Alle C. 3-20)
Art. 1: Gli uomini da evangelizzare (Alle C. 3-5)
09 – Criterio di scelta:
a) Seguendo le norme del Capitolo (Vice-)Provinciale, i nostri devono indagare con diligenza quali sono gli uomini più bisognosi di aiuti spirituali, specialmente se poveri, deboli e oppressi, tenendo presenti le particolarità di ogni regione e l’organizzazione pastorale.
b) I Redentoristi non possono lasciare inascoltato il grido dei poveri e degli oppressi, ma devono cercare tutti i mezzi per venire in loro aiuto, facendo sì che essi con le proprie forze possano superare i mali che li affliggono. Non manchi mai nel proclamare la parola di Dio questo elemento essenziale del Vangelo.
010 – I fedeli che ancora non hanno potuto avere dalla Chiesa mezzi sufficienti di salvezza.
Possono considerarsi tali quei gruppi che, o per mancanza di sacerdoti, o per peculiari condizioni di vita, si trovano nell’abbandono spirituale, come per esempio:
– i contadini di alcune regioni;
– moltissimi emigranti, esuli, profughi e simili;
– coloro che vivono e lavorano nei grandi agglomerati urbani;
– coloro che “a causa della razza o del colore, si vedono ingiustamente esclusi dai principali diritti civili”. [2]
011 – Coloro che non hanno mai ascoltato il messaggio della Chiesa.
a) La Congregazione sa bene che il primo e più grande dovere dell’attività missionaria della Chiesa consiste nel predicare il Vangelo a quanti non conoscono ancora il messaggio di Cristo e la sua misericordia salvatrice [3]
La Chiesa riconosce che specialmente in questo campo missionario le resta ancora molto da fare. [4]
La nostra Congregazione, già impegnata in questa missione prioritaria della Chiesa, vuole proseguirla con maggior vigore.
Per rispondere alle istanze della Chiesa ogni (Vice-)Provincia deve chiedersi se le sia possibile cooperare con le Province che già lavorano in terre di missioni, sia inviando loro uomini e mezzi, sia fondando nuove missioni.
b) I confratelli che abbracciano questo apostolato seguono più da vicino Cristo Redentore e realizzano il desiderio del Fondatore che esortava caldamente i suoi figli a nutrire “un vero zelo per gli infedeli” e volle che essi si obbligassero “con voto di andare alle missioni anche degl’infedeli”. [5]
c) La conversione di tutta la vita al cristianesimo mette radici più profonde dove c’è maggiore collaborazione tra i popoli chiamati alla fede e i missionari. Perciò i nostri confratelli che stanno per entrare in un nuovo campo di azione devono ben conoscere la scienza delle missioni e sforzarsi di apprendere la lingua e la cultura, la religione e i costumi di quel popolo. [6]
Tengano in gran conto tutto ciò che di buono e di vero si trova nelle tradizioni dei popoli per inserirlo organicamente nella nuova vita di fede cosi da costruire una Chiesa veramente autoctona, che sia al tempo stesso segno della Chiesa universale.
Ma insieme, per trasmettere la ricchezza di cui è fornita la tradizione spirituale della Chiesa, cerchino d’impiantarvi anche la nostra Congregazione perché possa porsi al servizio del popolo dove lavora, adattandosi all’indole e alla natura di ciascuna nazione.[7]
Si ricordino i missionari esteri di essere stati chiamati in aiuto delle popolazioni locali. Perciò, quando sarà giunto il tempo, cedano volentieri il posto al clero indigeno in uno spirito di carità e di abnegazione.
d) – Per rendere sempre più efficiente la loro collaborazione, i nostri superiori stipulino una convenzione con gli Ordinari dei luoghi sui diritti e sui doveri reciproci. [8]
Col medesimo intento, si faccia un inventario preciso dei beni della Congregazione e di quelli della diocesi.
012 – Coloro che non accettano come “buona novella” il messaggio della Chiesa.
Sono quegli uomini o gruppi “tra i quali la Chiesa è presente”, ma non fanno alcun conto di Cristo o si sono allontanati dalla Chiesa.[9]
L’ateismo che sta penetrando in settori sempre più vasti della vita e delle istituzioni di molti paesi, va studiato e giudicato seriamente dai nostri in tutti i suoi aspetti, anche positivi, per promuovere un’autentica fede cristiana (cf St. 014b).
013 – Coloro che sono danneggiati dalla divisione della Chiesa.
I congregati devono favorire ciò che concorre all’unione di quelli che credono in Cristo. Questo vale per tutti i Redentoristi che svolgono la loro attività nella nostra società “pluralistica”, ma vale specialmente per chi si occupa espressamente del movimento ecumenico. [10]
Tale apostolato richiede nei missionari spirito di servizio, fatto di sincera abnegazione, umiltà e mansuetudine con una larghezza fraterna di vedute verso gli altri. Perciò la loro attività per l’unione dei cristiani sarà tanto più incisiva quanto più sinceramente cercheranno di vivere secondo il Vangelo.
014 – I fedeli chiamati a una conversione continua.
a) L’opera missionaria che la Congregazione compie tra i fedeli è sempre attuale, perché la Chiesa predica ogni giorno ai credenti la fede e la penitenza. [11]
Occorre inoltre suscitare tra i fedeli vocazioni missionarie, affinché la Congregazione possa proseguire ovunque questa sua attività.
b) Lo stile della missione presso i credenti deve oggi mirare, prima di tutto, a convertire alla fede, perché la crisi della fede è divenuta ormai generale anche tra i fedeli. Infatti il nostro contesto sociale, che porta l’impronta del pluralismo culturale, non può più dirsi cristiano, né le sue strutture offrono un appoggio esterno alla fede. [12]
Tuttavia questo nuovo stato di cose, che tocca da vicino la stessa vita religiosa, contribuisce a rendere più pura e più viva la nostra adesione alla fede.
c) I congregati facciano conoscere ai fedeli laici la loro vocazione nella Chiesa dove essi, guidati dallo spirito evangelico, sono chiamati a dare il loro contributo alla santificazione del mondo, agendo dall’interno come il fermento. [13]
Noi renderemo così più efficiente l’attività apostolica del popolo di Dio, perché l’apostolato dei laici ha un ruolo proprio e assolutamente indispensabile nella missione della Chiesa. La Chiesa infatti non vive una vita piena, non è segno perfetto di Cristo tra gli uomini, se non c’è un laicato degno di questo nome che lavori. [14]
d) I nostri, specialmente dove hanno cura di anime, si dedicheranno in modo particolare alla formazione dei giovani, forza attiva di massima importanza nella società moderna. Ne faranno uomini nuovi, artefici di una nuova umanità. Susciteranno e alimenteranno in essi l’ardore missionario, affinché dalle loro schiere possano sorgere i futuri araldi del Vangelo. [15]
015 – L’aiuto pastorale da dare ai sacerdoti.
I sacerdoti generalmente addetti al ministero ordinario delle anime si trovano ad essere gli educatori naturali alla fede. Non possiamo tuttavia ignorare le difficoltà che devono affrontare i sacerdoti nelle varie situazioni della vita odierna. I nuovi ostacoli nel cammino della fede, l’apparente inutilità degli ,sforzi compiuti e il doloroso isolamento di cui fanno esperienza, possono costituire un pericolo di scoraggiamento. [16]
Perciò i nostri missionari cercheranno di sostenerli con ogni premura, corroborando la loro fede col calore umano e con tutti i mezzi a loro disposizione e incoraggiandoli nelle difficoltà pastorali.
Art. 2: Alcune forme di apostolato missionario
(Alle C. 13-16)
016 – Principio generale
Là dove si dimostrano efficienti, bisogna mantenere con molto impegno e costanza le forme di apostolato che ricorderemo qui appresso, pur adeguandole continuamente alle esigenze pastorali.
017 – a) La Chiesa che comprende nel suo seno i peccatori, santa insieme e sempre bisognosa di purificazione, mai tralascia la penitenza e il proprio rinnovamento. [17]
A quest’opera, e lo dimostra la storia, hanno dato il massimo contributo le missioni. Queste infatti, per il loro carattere di ministero pastorale straordinario, proclamano l’annunzio della salvezza e la conversione (predicazione kerigmatica): continuano quindi quella Redenzione che il Figlio di Dio, per mezzo dei suoi ministri, opera ininterrottamente nel mondo.
b) Per mantenere i frutti delle missioni, si raccomandano caldamente le rinnovazioni di spirito o “tornate” che rappresentano una nota caratteristica della Congregazione.
018 – II ministero parrocchiale.
I confratelli addetti a questo ministero devono compiere col massimo zelo i loro doveri parrocchiali, consapevoli che quanto più saranno mossi da spirito missionario, tanto più il loro lavoro acquisterà l’efficacia di una missione permanente.
019 – La formazione catechetica.
La formazione catechetica vuol rendere la fede illuminata dalla dottrina, viva, cosciente e operosa in mezzo agli uomini. Perciò i congregati, qualunque sia la loro attività pastorale, hanno il dovere di promuoverla con tutte le forze collaborando con gli istituti catechistici sorti a tale scopo. [18]
020 – Gli esercizi spirituali
I congregati daranno gli esercizi spirituali a sacerdoti, chierici, religiosi e laici nelle nostre case e fuori. Cerchino con zelo veramente ecclesiale di condurre gli esercizianti verso una partecipazione sempre più intima al mistero della nostra salvezza e a rendersi così missionari anche loro.
Insegnino soprattutto ai laici quale sia il loro ruolo nella Chiesa e quale la loro responsabilità cristiana verso i fratelli (cf. St. 014-c-d).
021 – II dovere di favorire la giustizia e la promozione umana.
Nel predicare il Vangelo bisogna tener presente che la Chiesa ha ricevuto il mandato di liberare e salvare tutto l’uomo e di trasformare in Cristo tutti gli uomini e tutto il mondo. Perciò i congregati cerchino di suscitare quelle opere che favoriscono la promozione umana e sociale specialmente nei paesi in via di sviluppo. [19]
Lo faranno in vari modi secondo la diversità dei luoghi e i bisogni dell’evangelizzazione, in stretta collaborazione con gli organismi e le istituzioni destinate a tale scopo.
Norme più precise in materia saranno date dagli Statuti (Vice-)Provinciali, tenendo conto del carisma missionario della Congregazione nella Chiesa.
022 – L’apostolato e i mezzi di comunicazione sociale.
I mezzi di comunicazione sociale contribuiscono efficacemente a diffondere e consolidare il regno di Dio. Perciò la Congregazione ne fa largo uso nel ministero pastorale, sia che si tratti di pubblicazioni popolari o scientifiche, sia di opere d’arte, sia di apparecchi audiovisivi. [20]
I Capitoli dovranno studiare come impiegare questi mezzi a servizio dell’apostolato e i Governi (Vice-)Provinciali dovranno curare la formazione di confratelli idonei a questo apostolato.
023 – Lo studio della teologia morale e pastorale.
Secondo i desideri della Chiesa, i congregati si applicheranno allo studio delle scienze divine e umane per dare al popolo di Dio, nella vita di ogni giorno, il nutrimento necessario alla salvezza.
Si applicheranno in modo particolare allo studio della teologia morale e pastorale e della spiritualità, secondo la storia e l’indole della Congregazione. [21]
Per conseguire tale scopo è stata eretta a Roma l’Accademia Alfonsiana. Il suo fine coincide perfettamente con quello della Congregazione: essa perciò va sostenuta e favorita da tutta la Congregazione.
024 – La direzione spirituale
Il carisma di consigliere spirituale, così luminoso in sant’Alfonso e cosi apprezzato nella nostra tradizione, assume una grande importanza nei nostri giorni in cui l’uomo si pone tanti e ripetuti interrogativi. [22]
Ma tale ministero deve trovare forme nuove che più si confanno alla mentalità di oggi, come, p.e. i consultòri, le risposte su periodici, ecc. Dove queste forme sono già in uso, i nostri se ne potranno servire, apportandovi il loro specifico contributo. [23]
Art. 3: L’aggiornamento del metodo apostolico
(Alle C. 17-19)
025 – a) Sotto l’ispirazione e la guida del superiore (Vice-)Provinciale e col concorso dei rispettivi segretariati, si promuovano le riunioni dei confratelli delle (Vice-)Province per trattare argomenti teologici, pastorali e simili, e l’aggiornamento del metodo apostolico. Tali riunioni dovranno tenersi con una certa periodicità e continuità (cf. C. 126; St. 0114; 0155).
b) Per dare maggiore impulso all’attività apostolica sembra molto opportuno che i Governi (Vice-)Provinciali, d’accordo col segretariato della vita apostolica, organizzino determinati gruppi di congregati con l’intento di sperimentare nuove forme di azione missionaria. Tali esperimenti vanno fatti in collaborazione con la Chiesa locale (cf. C. 36-38: St. 045-049).
CAPITOLO II
LA VITA COMUNITARIA
(Alle C. 21-45)
Art. 1: Importanza della comunità
026 – Fanno parte della comunità di cui parla la Costituzione 22 anche coloro che, per esigenze di apostolato, o per mandato della stessa comunità, pur vivendo eccezionalmente soli, compiono un lavoro comunitario.
027 – Per favorire lo spirito di collaborazione fraterna, superiori e congregati avranno cura di ritrovarsi in tempi stabiliti coi confratelli di altre comunità. Ciò vale principalmente per coloro che, per mandato della comunità alla quale rimangono spiritualmente uniti, vivono e operano da soli.
Art. 2: Comunità di preghiera
028 – a) Poiché il mistero eucaristico esprime e costruisce la comunità, si raccomanda vivamente la concelebrazione o la celebrazione comunitaria.
Abbiano anche a cuore di trattenersi ogni giorno a colloquio col Signore nel ringraziamento dopo la comunione, nella visita e nell’adorazione privata al Santissimo Sacramento.
b) Inoltre “poiché l’ufficio divino è la voce della Chiesa che loda pubblicamente Dio” (SC 99), se ne reciti in comune almeno qualche parte (cf. C. 30).
c) Gli Statuti (Vice-)Provinciali determineranno quante volte al giorno, a norma della Costituzione 30, ci debba essere la preghiera comune.
029 – Più o meno un giorno al mese, otto ogni anno, saranno dedicati a un più intenso colloquio interiore con Dio mediante gli esercizi spirituali.
Maggiori precisazioni al riguardo saranno date dagli Statuti (Vice-)Provinciali.
Art. 3: Comunità fraterna
030 – La struttura amministrativa della comunità sia sempre posta al servizio dello spirito di comunione fraterna, che deve avere il primato nella vita comunitaria dei congregati. [24]
Perciò tale struttura, specialmente nelle comunità più numerose, sia organizzata in modo da sostenere e sviluppare questo spirito fraterno.
031 – Tutti i confratelli cerchino di essere sempre fedeli a quelle molteplici esigenze della carità che fomentano la maturità umana e cristiana: come il rispetto e l’aiuto reciproco; le discrete premure per i confratelli che si trovano in difficoltà e angosce; la disponibilità nell’accogliere e ospitare i confratelli di passaggio; lo spirito di fraterno servizio; la partecipazione ai lavori domestici e simili.
032 – Abbiano tutti a cuore specialmente la cosiddetta correzione fraterna (cf. Mt 18, 15), che favorisce e tutela l’edificazione della comunità: questa si basa in gran parte sui rapporti personali di amicizia evangelica (cf. C. 34).
033 – A tutti parimenti stia a cuore di aiutare i confratelli agli inizi del loro ministero in Congregazione, perché possano inserirsi pienamente nella vita e nei lavori comunitari.
034 – I confratelli infermi e gli anziani, oppressi qualche volta dalla solitudine, devono ricevere sempre particolari attenzioni e premure, specialmente all’avvicinarsi dell’ultima ora.
Da parte loro, i confratelli infermi, anziani o tribolati, sappiano seguire 1’invito di Cristo, abbracciando con fede generosa la loro condizione. La loro vita di preghiera, la loro esperienza, gli stessi servizi che sono ancora in grado di rendere, possono costituire una fonte di ispirazione per i giovani.
035 – Alla nostra famiglia religiosa sono associati, prima di tutti, i genitori dei congregati; poi i loro parenti, i cooperatori e benefattori dell’Istituto. Essi meritano a buon diritto, particolare stima ed affetto, specialmente quando si trovano in ristrettezze e difficoltà.
036 – La nostra carità deve abbracciare anche i confratelli e i benefattori defunti.
I suffragi da farsi saranno precisati dagli Statuti (Vice-)Provinciali. Per quanto riguarda l’intera Congregazione, il Governo Generale comunicherà alle (Vice-)Province i nomi dei confratelli defunti .
Lo stesso Governo Generale provvederà ai suffragi per il Superiore Generale anche emerito.
Art. 4: Comunità di lavoro
037 – Il superiore di ogni comunità, come animatore dell’aggiornamento continuo, secondo gli Statuti (Vice-)Provinciali, radunerà in tempi stabiliti i suoi confratelli per l’esame e la revisione di quei punti di teologia, di pastorale e simili, che toccano più da vicino la loro attività. Così saranno corroborati nella speranza della loro vocazione e rinnovati nel ministero (cf. C. 18; 73; 90; 103; 136; St. 048). Queste sessioni di studio tengano sempre conto dei bisogni della Chiesa locale e della pastorale organica (cf. C. 18; 135; St. 04).
Tale revisione sarà particolarmente opportuna dopo qualche lavoro apostolico o qualche tempo di vita comunitaria per conoscere meglio il disegno di Dio e provvedere con più efficacia al vantaggio della Chiesa.
Art. 5: Comunità di conversione
038 – Per progredire nello spirito e correggere colpe e negligenze, i congregati si raduneranno più volte l’anno, nei tempi stabiliti dagli Statuti (Vice-)Provinciali, per fare la revisione di vita con un esercizio comunitario. Si esamineranno sul modo di compiere il proprio ufficio, sull’osservanza delle Costituzioni e degli Statuti, specialmente sulla carità fraterna e missionaria. Dove il ritiro mensile viene fatto in comune, questo può dare una buona occasione per tale revisione.
039 – Gli Statuti (Vice-)Provinciali indicheranno quali sono gli esercizi di penitenza da farsi in comune l’uno o l’altro giorno della settimana e in alcuni tempi liturgici dell’anno. [25]
040 – I nostri sacerdoti, approvati per le confessioni da un superiore della Congregazione, sono per ciò stesso approvati per tutte le case e tutti i confratelli dell’Istituto, a meno che questa estensione di giurisdizione non sia stata esclusa espressamente dal proprio superiore o da altro superiore competente.
Ogni confessore, approvato da un Ordinario, ha la giurisdizione per quei confratelli che vogliono confessarsi da lui.
Art. 6: Comunità ordinata
041 – Le norme per il buon ordinamento delle comunità riguardano principalmente i punti seguenti:
a) I rapporti umani: per esempio, come uscire di casa; visitare parenti ed estranei, ecc.
b) Ciò che favorisce lo studio, la preghiera comune, il sollievo e lo sviluppo personale di ognuno, come il silenzio e l’orario giornaliero.
Gli Statuti (Vice-)Provinciali preciseranno quali di questi e simili punti vanno lasciati alla decisione delle comunità locali, quali al Consiglio (Vice-)Provinciale (cf. C.137b).
CAPITOLO III
LA COMUNITÀ APOSTOLICA
DEDICATA A CRISTO REDENTORE
(Alle C. 46-76)
Art. 1: Castità
042 – Per custodire fedelmente la castità i congregati devono credere alle parole del Signore, confidando nel suo aiuto e nel patrocinio della Beata Vergine del Perpetuo Soccorso, senza presumere delle proprie forze.
Art. 2: Povertà
043 – Il diritto proprio della Congregazione, di cui alla C. 68, è contenuto del decreto di Pio X Ut tollatur del 31 agosto 1909 e di Benedetto XV del 7 maggio 1918.
044 – Mettere liberamente in comune tutti i beni fomenta mirabilmente lo spirito di partecipazione e di comunione, specialmente con gli umili e i poveri.
Ad imitazione di Cristo che tutto ci ha donato, la povertà implica l’idea di compartecipazione.
Perciò i congregati, come membri di un Istituto consacrato all’evangelizzazione dei poveri, siano particolarmente sensibili alla povertà e ai gravi problemi sociali che oggi travagliano quasi tutta l’umanità.
Ogni genere di povertà, materiale, morale e spirituale, deve stimolare il loro zelo apostolico.
Facciano proprie le aspirazioni legittime dei poveri.
045 – In certi casi i congregati, col consenso della comunità, possono essere indotti a condividere realmente lo stato d’insicurezza e di penuria dei poveri più disagiati.
Secondo le condizioni di ciascuna (Vice-)Provincia, si possono fare al riguardo degli esperimenti opportuni che attestino e promuovano la maturità umana e cristiana dell’operaio apostolico.
046 – 1. La comunità deve fornire tutto il necessario ai congregati. Norme più precise saranno date dagli Statuti (Vice-)Provinciali.
Perché la vita comune dei congregati corrisponda alla mentalità di ogni regione e offra una testimonianza efficace di povertà e di solidarietà coi poveri, gli Statuti (Vice-)Provinciali devono dare norme concrete specialmente sui punti seguenti:
a)sull’uso dipendente dei beni materiali, necessari alla vita quotidiana, e sui permessi da chiedersi;
b)sul tenore di vita dei singoli e delle comunità, tenuto conto dei luoghi;
c)sulla revisione periodica dell’osservanza della povertà per renderla più reale;
d)sui nuovi modi di vivere la povertà e di assumere le proprie responsabilità in materia.
047 – A questo fine si può concedere abitualmente ai congregati, per ragioni di ufficio o di necessità, una certa somma di danaro, determinata dai decreti (Vice-)Provinciali, purché se ne precisi l’uso e se ne renda conto ai superiori, per evitare anche l’ombra di peculio.
Art. 3: Ubbidienza
048 – a) Con un’ubbidienza attiva e cosciente i congregati partecipano ,alla responsabilità comune di trovare i mezzi adatti a conseguire la missione propria della Congregazione secondo la diversità dei luoghi.
b) Quando una decisione è stata presa in comune, tutti uniranno generosamente i loro sforzi per tradurla in pratica.
049 – Lo Spirito Santo distribuisce doni e carismi per l’apostolato (1Cor 12, 1-30). Chi riceve tali carismi, ha il diritto e il dovere di usarli a vantaggio della comunità ecclesiale (ivi, 12, 7) in comunione coi confratelli, specialmente con chi presiede (ivi, 12, 28). Sono questi che devono giudicare sull’autenticità dei doni e sul loro buon uso, non per estinguere lo Spirito, ma per esaminare ogni cosa e ritenere ciò che è buono (cf. 1Ts 5, 19; Gv 4, 1-2). Ricordino i congregati che “i doni più grandi” (1Cor 12, 31) sono ordinati alla carità, come a “una via migliore di tutte” (ivi, 12, 31; 13, 1).
CAPITOLO IV
LA FORMAZIONE DELLA COMUNITÀ APOSTOLICA
(Alle C. 77 90)
Art. 1: La scelta prudente delle vocazioni
050 – Ogni (Vice-)Provincia deve crearsi gli organismi adatti a suscitare, trovare e coltivare le vocazioni, collaborando sempre lealmente con quanti si sono assunti questo compito pastorale nell’ambito della Chiesa universale, ma specialmente di quella diocesana e regionale. [26]
051 – E’ necessario accertare l’idoneità dei candidati alla vita della Congregazione. Perciò bisogna indagare attentamente sui punti seguenti:
a)sulla salute fisica e mentale dei candidati in rapporto alla nostra vita apostolica e alla capacità di inserirsi nella vita sociale. Non basta qualche volta un giudizio basato sui criteri comuni, ma si richiede la conferma di esami approfonditi da parte di esperti; [27]
b)sulla buona condotta dei candidati, caratteri ereditari, ambiente familiare;
c)sulla capacità intellettuale al nostro apostolato;
d)specialmente sulle qualità di mente e di cuore, necessarie ai candidati per consacrarsi totalmente a Dio e al prossimo nella vita comunitaria della Congregazione.
052 – Perché i giovani possano operare scelte più libere, più umane, più fondate sulla realtà, bisogna trovare nuovi metodi atti a promuovere le vocazioni e a sviluppare l’adeguata maturità dei candidati. [28]
Citiamo, ad esempio, le varie istituzioni e iniziative per coltivare le vocazioni adulte.
053 – Le (Vice-)Province, che per coltivare le vocazioni nascenti di fanciulli e adolescenti hanno istituti di scuole medie (o medio-classiche e simili), devono dare agli alunni un’educazione umana e cristiana: questa maturità personale e religiosa servirà di solida base per rinforzare e incrementare la propria fede a seguire Cristo Redentore con generosità di anima e purità di cuore. [29]
Gli alunni conducano una vita simile, per quanto è possibile, a quella dei loro coetanei, senza che venga mai trascurata un’utile esperienza delle realtà umane e mantenendo i dovuti rapporti con la famiglia.
Devono possedere quella cultura umanistica e scientifica che dà ai giovani il diritto di accedere agli studi superiori nelle rispettive nazioni.
Art. 2: La formazione dei candidati
054 – I candidati in tutto il loro tirocinio devono ricevere una formazione integrale e adeguata che non trascuri nessun aspetto umano e cristiano della vita.
I non idonei saranno invitati tempestivamente a lasciare la nostra vita e, consapevoli della loro vocazione cristiana, saranno aiutati a inserirsi alacremente nell’apostolato laicale.
I.La maturità da raggiungere
055 – La maturità psicologica che i candidati devono raggiungere si manifesta in una certa fermezza dell’animo, necessaria per abbracciare come un carisma il celibato consacrato a Dio e gli altri consigli evangelici; nella capacità di giudicare con equilibrio uomini ed eventi e di prendere decisioni ponderate sulla vita apostolica in forma comunitaria. [30]
II. La formazione spirituale
056 – S’insegni ai candidati a cercare Cristo Redentore e unirsi ardentemente a lui nella fedele meditazione della parola di Dio, specialmente dei Vangeli, nella preghiera e nella celebrazione liturgica; ad assimilare lo spirito e la pratica dei consigli evangelici e delle beatitudini; a lasciarsi compenetrare dal mistero della Chiesa e a partecipare a tutta la sua vita. Si insegni loro ad onorare e amare con fiducia la Beata Vergine Maria, regina degli apostoli, sant’Alfonso e tutti i santi della Congregazione. [31]
III. La formazione alla vita comunitaria
057 – S’insegni anche a praticare le virtù proprie di una comunità apostolica: la carità fraterna, l’abnegazione di sé, la disponibilità verso tutti, specialmente verso gli umili e i poveri, la capacità di collaborare con gli altri nel ministero apostolico, l’audacia e la fiducia incrollabile, la semplicità e sincerità di cuore, la longanimità e la benignità, la gioia nelle infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle fatiche, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo (cf. C. 20; 2Cor 3-7; 10-12). [32]
IV. La formazione pastorale
058 – La caratteristica della formazione missionaria, quella che deve risultare a chiare note, è l’indole pastorale dell’intero tirocinio. Perché i candidati possano rinnovare e accrescere la loro fede nel mistero della salvezza e annunziare con fiducia ai popoli la buona novella, devono congiungere insieme tutto ciò che riguarda la formazione, cioè gli studi e la vita spirituale, con le esercitazioni ed esperienze apostoliche. [33]
059 – Come membri di un Istituto dedicato all’apostolato, per non trovarsi impreparati al loro compito, secondo le capacità intellettuali e l’indole personale di ciascuno, essi devono essere opportunamente aggiornati sui modi di sentire e di pensare, come pure sui costumi della odierna vita sociale. [34]
Art. 3: I docenti
060 – I docenti partecipino all’opera della formazione collaborando strettamente coi Moderatori. Siano ben preparati nella pedagogia e nelle discipline che insegnano e ben forniti di adeguati sussidi didattici. [35]
Per ottenere risultati migliori nella formazione dei congregati è opportuno organizzare riunioni periodiche tra i docenti di ogni istituto di formazione per mettere poi a confronto le loro deliberazioni con quelle di altri istituti. Non si trascuri l’unione e la collaborazione coi membri di altri seminari, se vi fossero nella zona.
Art. 4: La prima formazione alla vita apostolica
061 – Sull’obbligo, la natura e la durata del Postulato decideranno gli Statuti (Vice-)Provinciali nell’ambito del diritto comune.
062 – a) Il noviziato comincia canonicamente il giorno fissato con documento ufficiale dal superiore (Vice-)Provinciale. Deve farsi nella casa designata dal Superiore Generale col consenso del suo Consiglio.
b) Spetta al superiore (Vice-)Provinciale, col consenso del suo Consiglio, ammettere i candidati al noviziato, i novizi alla professione temporanea, e i professi temporanei alla professione perpetua.
c) Prolungare il tempo di noviziato, a norma della C. 86, 2d, spetta al superiore (Vice-)Provinciale col consenso del suo Consiglio.
063 – L’abito dei postulanti e dei novizi sarà determinato dalle stesse (Vice-)Province.
064 – Tra i novizi e gli altri congregati vi sarà una certa separazione. Il superiore (Vice-)Provinciale, udito il parere del Maestro, regolerà i rapporti da stabilirsi tra i novizi e gli altri congregati o comunità.
065 – Il noviziato fatto per una categoria vale anche per un’altra. Il passaggio da una categoria all’altra può essere concesso dal superiore (Vice-)Provinciale col consenso del suo Consiglio.
066 – Il superiore (Vice-)Provinciale, col consenso del suo Consiglio straordinario, udito il parere del segretariato sulla formazione, darà le norme relative agli studi che sono permessi durante il noviziato, nell’ambito del diritto comune.
067 – Il Governo generale, a norma delle Costituzioni e degli Statuti sulla formazione, approverà l’ordinamento del noviziato di ogni (Vice-)Provincia (cf. St. 081).
068 – Il noviziato può durare uno o due anni a norma degli Statuti (Vice-)Provinciali.
069 – Per completare la loro formazione, i novizi, terminati i dodici mesi di noviziato a norma di diritto, possono trascorrere uno o più periodi di tempo in una comunità fuori del noviziato, attendendo a qualche attività formativa che rientri nell’indole della Congregazione, purché tali attività, a giudizio del Maestro e col consenso del superiore (Vice-)Provinciale, dopo aver ascoltato i suoi Consiglieri, siano ritenute utili per la suddetta formazione. [36]
070 – Prima del noviziato e della professione religiosa, il superiore (Vice-)Provinciale, uditi gli interessati, provvederà che vengano debitamente fatti otto giorni completi di esercizi spirituali.
Per gli esercizi prima della promozione agli ordini sacri valgono le prescrizioni del diritto comune.
071 – Il termine “professione”, se non dice espressamente il contrario, va preso in senso generale: include cioè i voti temporanei e perpetui.
072 – I voti temporanei si faranno almeno per un anno.
073 – Il Superiore Generale, col consenso dei suoi Consiglieri, determina caso per caso il tempo e il modo della prova, necessaria prima della professione religiosa di un religioso che passa alla nostra Congregazione, fatto salvo quanto prescritto dal can. 684,2.
074 – Il superiore (Vice-)Provinciale, col consenso del suo Consiglio, determinerà, caso per caso, il tempo che deve trascorrere tra il noviziato e la professione perpetua, tenendo conto del diritto universale (cfr. C 86, 2°, e).
075 – La professione perpetua sarà preceduta da una certa preparazione, in forma di noviziato, per la durata di almeno un mese
076 – La professione perpetua è necessaria per accedere agli ordini sacri.
077 – Quando si avvicina il tempo della professione, il candidato ne chiederà, per iscritto, l’ammissione al superiore (Vice-)Provinciale.
078 – Prima di ammettere qualcuno alla professione, il Governo (Vice-)Provinciale dovrà esigere dai rispettivi formatori una relazione scritta sulla sua idoneità, sentendo anche, se occorre, il parere della comunità.
Relazioni di questo genere, a norma degli Statuti (Vice-)Provinciali, vanno richieste frequentemente durante il periodo della formazione per dar la possibilità al superiore (Vice-)Provinciale e al suo Consiglio di farsi un giudizio esatto sui candidati.
079 – a) Se non si dispone altrimenti, sono delegati di diritto a ricevere la professione: il superiore della casa di formazione, il Prefetto degli studenti e il Maestro dei novizi.
b) Della professione si redigerà un atto autentico, sottoscritto da chi emette la professione, da chi la riceve e da chi ne è testimone.
080 – Per ricordare a tutti l’importanza della professione religiosa che ci ha dedicati a Dio, due volte l’anno, nel tempo stabilito dagli Statuti (Vice-)Provinciali, se ne farà la rinnovazione comunitaria in ogni casa.
081 – a) Spetta al Consiglio (Vice-)Provinciale, udito il segretariato della formazione, stabilire l’ordinamento della formazione sacerdotale dei nostri, secondo i decreti della Santa Sede. Tali norme devono essere approvate dal Governo Generale (cf. St. 0167-0168).
b) Spetta al Capitolo (Vice-)Provinciale, coadiuvato dai segretariati della vita apostolica e della formazione, stabilire le condizioni necessarie per accedere al diaconato permanente, tenendo conto delle decisioni delle Conferenze nazionali dei Vescovi.
Tali norme devono essere approvate dal Governo generale.
082 – Il Prefetto degli studenti sia un uomo ripieno di spirito sacerdotale e apostolico, disposto ad accettare la mutua e fraterna collaborazione nell’impegno comune della formazione, pronto ed aperto a cogliere le necessità della Chiesa nel mondo, bene addestrato nel ministero pastorale della Congregazione e ben preparato dal punto di vista spirituale e pedagogico.
083 – Coloro che sono inviati a Roma per proseguire gli studi, fanno parte del Collegio Maggiore, per il quale si stabilisce quanto segue:
a) Il Collegio Maggiore di sant’Alfonso, data la sua grande importanza per il rinnovamento di tutta la Congregazione, viene affidato alla cura speciale del Superiore generale.
b) La direzione e l’ordinamento del Collegio Maggiore saranno approvati dal Governo generale.
c) Alla fine di ogni anno scolastico, il Direttore del Collegio Maggiore invierà ai (Vice-)Provinciali una relazione sui loro studenti.
d) Si darà ogni anno a tutti gli studenti del Collegio Maggiore un breve corso sulla storia e la vita della Congregazione.
Art. 5: La formazione continua
084 – Il Capitolo (Vice-)Provinciale, coadiuvato dai segretariati della vita apostolica e della formazione, ha il dovere di:
a) curare la formazione permanente dei Fratelli e indagare sulle attività apostoliche di cui sono capaci, così da inserirli effettivamente, ciascuno a suo modo, nella missione della Congregazione;
b) scegliere i mezzi e i tempi adatti a promuovere uno speciale rinnovamento scientifico, pastorale e spirituale di tutti i congregati, di modo che la loro formazione si prolunghi efficacemente per tutta la vita (cf. St. 0140, c).
Art. 6: Gli oblati
085 – Gli oblati, che condividono lo spirito e l’attività missionaria della Congregazione, devono ricevere una preparazione adeguata e vivere in costante comunione con noi, secondo le norme da darsi da ciascuna (Vice-)Provincia (cf. St. 02).
Capitolo V
Il GOVERNO DELLA COMUNITÀ APOSTOLICA
(Alle C. 91-148)
086 – Nel nostro diritto:
a) Con il termine “Governo” s’intende il superiore e, quando è richiesto, il suo Consiglio ordinario e straordinario – se c’è – con voto consultivo e deliberativo. [37]
b) Con il termine “Consiglio” usato da solo, s’intende il collegio di cui il superiore è preside e membro insieme e che decide a maggioranza di voti. [38]
Sezione prima
La struttura della Congregazione
Art. 1: Le diverse parti della Congregazione
087 – Le Province e le Vice-Province hanno ordinariamente confini territoriali definiti.
088 – Non sarà eretta una Provincia se non ha almeno cinque comunità, cinquanta congregati e autonomia economica.
Parimenti, non sarà eretta una Vice-Provincia se non ha almeno tre comunità e venti congregati.
089 – Prima di erigere una nuova (Vice-)Provincia, il Consiglio generale, se fosse necessario, procederà ad un’ampia consultazione sia coi confratelli che ne dovrebbero far parte, sia coi Governi di quelle Province di cui si dividerebbe il territorio.
090 – Se le necessità apostoliche lo richiedono, le Province e le viceprovince, con l’approvazione del Consiglio generale, possono erigere la Regione, che avrà una personalità giuridica.
Se si tratta di una Vice-Provincia, si richiede anche l’approvazione del Consiglio Provinciale straordinario.
I diritti e doveri reciproci saranno definiti con una convenzione tra la Provincia o la Vice-Provincia da una parte e la Regione dall’altra. Ma questa convenzione dovrà essere approvata dal Consiglio generale.
091 – a) I congregati, per compiere la missione apostolica della (Vice-)Provincia, si raggruppano in comunità locali o personali.
Il loro domicilio abituale può essere:
– o una casa canonicamente eretta: e questa è persona giuridica;
– o una residenza non eretta canonicamente.
b) – Non sarà eretta canonicamente una casa se prudentemente non si prevede che vi possano essere ascritti abitualmente nel futuro almeno tre congregati.
092 – I congregati che in via eccezionale vivono e lavorano da soli, devono essere ascritti o a una comunità locale, nel senso del precedente Statuto, o almeno a una (Vice-)Provincia a norma degli Statuti (Vice-)Provinciali.
093 – Tutti i congregati, specialmente quelli che vivono fuori comunità, devono sentirsi uniti alla loro (Vice-)Provincia, condividendone gioie e dolori, orientamenti e iniziative apostoliche.
Art. 2: I superiori in generale
094 – a) I superiori devono tutelare i diritti dei confratelli affidati alla loro cura e autorità. Con ogni carità, prudenza e fortezza, sappiano correggere i loro difetti, specialmente quelli che possono recare danno o disturbo alla comunità e all’attività apostolica.
b) Perché i Superiori non esercitino il loro ufficio indefinitamente, gli Statuti (Vice) Provinciali devono determinare:
– per quanto tempo i congregati possono esercitare senza interruzione l’incarico di Superiore locale;
– per quanto tempo possono esercitare senza interruzione l’incarico di Superiore (Vice-)Provinciale, ma non per più di tre trienni successivi.
c) Il Superiore Generale non eserciti il suo ufficio per più di due sessenni.
095 – a) Salvo disposizione contraria del diritto particolare o del superiore competente, ogni superiore entra in carica quando prende possesso in forma legittima del suo ufficio.
b) Il superiore prende possesso in forma legittima del suo ufficio quando, alla presenza sua o di un delegato, davanti a una comunità della sua (Vice-)Provincia se si tratta di un superiore (Vice-)Provinciale, davanti alla propria comunità se si tratta di un superiore locale, si legge il documento da cui risulta che egli è stato nominato, eletto, o confermato – se ne è il caso – nel detto ufficio.
A questo rito essenziale gli Statuti (Vice-)Provinciali possono aggiungere qualche formalità, fermo restando l’obbligo di emettere personalmente la professione di fede a norma del diritto. [39]
c) Ma non si richiede una nuova presa di possesso per il superiore che, scaduto il suo mandato, viene di nuovo nominato o eletto allo stesso ufficio.
d) Il superiore resta nel suo ufficio fino a quando non ne prende possesso il successore.
Il superiore nominato o eletto, prima di prendere possesso del suo ufficio, non s’intrometta, per qualunque motivo, nel governo.
e) Quando il superiore ha preso possesso del suo ufficio, decadono automaticamente tutti gli incarichi assegnati dal superiore precedente.
f) Il superiore, dopo aver preso possesso del suo ufficio, si ricordi di fare, secondo la nostra antica tradizione, gli esercizi spirituali.
g) I superiori delle comunità permangano ciascuno nella sua comunità, né da essa si allontanino per lungo tempo, se non su permesso del superiore (Vice-)Provinciale.
096 – Il superiore cessa dall’ufficio con la rinunzia, il trasferimento, la rimozione o con la fine del suo mandato, salvo sempre lo St. 095 d.
097 – La rinunzia all’ufficio assunto o da assumere ha valore solo se accettata dal superiore competente.
098 – L’autorità competente a nominare o confermare un superiore può trasferire, per grave motivo, lo stesso superiore ad altro ufficio anche se non è scaduto il tempo del suo mandato. [40]
099 – Il superiore (Vice-)Provinciale, col consenso del suo Consiglio straordinario e per grave motivo, anche se questo non implica una colpa, può rimuovere con decreto il superiore di qualunque comunità, rispettando sempre l’equità naturale. Contro il decreto del superiore (Vice-)Provinciale si può ricorrere al Governo generale, ma solo con effetto devolutivo. [41]
Parimenti il superiore (Vice-)Provinciale, con decreto del Governo generale, può essere rimosso per grave motivo, anche se questo non implica una colpa, rispettando sempre l’equità naturale.
0100 – Nessun superiore, in forza del principio di sussidiarietà, può assumere le funzioni dei superiori e ufficiali suoi subalterni o farne le veci, se non lo richiede il bene comune e con l’approvazione del suo Consiglio. Può invece, per motivi proporzionati, dare mandati e permessi, notificandoli al superiore e agli ufficiali competenti.
Art. 3: I Vicari in generale
0101 – Il Vicario si serva delle sue facoltà e agisca secondo la volontà del superiore. Eviti qualunque innovazione che sa non gradita al superiore e alla comunità.
0102 – Il Vicario difenda l’autorità del superiore. Quando questi è in casa, non agisca o comandi, né s’intrometta nel governo fuori dei limiti concessigli dallo stesso superiore.
0103 – Se anche il Vicario è assente o impedito, salvo il caso indicato dallo St. 0123, lo supplirà col nome e ufficio di pro-Vicario colui che è stato designato dal superiore, o se questi non l’ha fatto, dal suo Vicario.
0104 – Quando il superiore è supplito, in via ordinaria può intervenire solo attraverso il Vicario, o almeno col suo preavviso.
0105 – Il superiore, quando è assente o impedito, deve fare in modo che non sorgano incertezze o difficoltà nel governo della casa.
Gli Statuti (Vice-)Provinciali determineranno i casi in cui, per diritto, il Vicario può supplire il superiore.
Art. 4: I Consiglieri in generale
0106 – I Consiglieri possono esigere dal superiore che le riunioni si tengano nel tempo dovuto; che siano trattati argomenti di loro pertinenza e che possano esaminare quanto per diritto è sottoposto alla loro ispezione.
0107 – Perché i Consiglieri possano presentarsi ben preparati alle riunioni, il superiore in via ordinaria deve notificarne tempestivamente la data e l’ordine del giorno.
0108 – a) Nei casi in cui è richiesto il consenso, non basta che il superiore cerchi di conoscere uno per uno l’opinione dei Consiglieri: per agire validamente deve convocarli, ed ottenere la maggioranza assoluta dei suffragi dei presenti: egli stesso non vota, né può dirimere la parità. [42]
b) Nei casi in cui è richiesto il consiglio, il superiore per agire validamente convochi i Consiglieri e li ascolti, a meno che non sia stabilito diversamente dalla Statuti (Vice-)Provinciali.
0109 – Quando il superiore, a norma del diritto, deve procedere collegialmente coi suoi Consiglieri, se i voti saranno pari, si ripeterà la votazione. Se la parità permane, il superiore può dirimere la parità col suo voto.
0110 – a) Se non si dice espressamente il contrario, le decisioni vanno prese a maggioranza assoluta di voti.
b) Il voto è pubblico, ma diventa segreto se lo richiede un membro del Consiglio o lo prescrive espressamente il diritto.
0111 – I Consiglieri sono tenuti al segreto quando lo richiedono la giustizia, la carità e il buon andamento degli affari.
Art. 5: Gli Economi in generale
0112 – In ogni settore della Congregazione vi siano Economi debitamente preparati, distinti dai rispettivi Superiori maggiori, e per quanto possibile dai Superiori locali, che amministrino, secondo le direttive del legittimo superiore, i beni loro affidati dall’Istituto. Ma essi, in quanto economi, non hanno alcun diritto di disporre dei beni.
0113 – L’economo deve preparare periodicamente il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’esame e all’approvazione degli organi competenti.
Art. 6: I segretariati
0114 – Per studiare e risolvere dei problemi speciali devono essere istituiti quei segretariati permanenti o transitori che sembrano necessari o utili.
Ne faranno parte persone competenti, anche se non redentoriste, capaci di presentare un quadro analitico e sintetico dei problemi e proporne soluzioni; prendere iniziative e portarle a termine alle dipendenze dei superiori; e sottoporre a revisione il già fatto.
Saranno istituiti, tra gli altri, i segretariati della vita apostolica, della formazione, dell’economia, delle missioni estere
Sezione seconda
II regime generale
Art. 1: II Capitolo Generale
0115 – Il Capitolo generale, come competenza, convocazione e celebrazione, è regolato dalle prescrizioni del diritto comune e particolare, contenute nelle Costituzioni, Statuti generali e Direttorio dei Capitoli.
I. Competenza
0116 – a) Il Capitolo Generale esamina e giudica lo stato della Congregazione nei suoi vari aspetti: vita apostolica, governo, formazione, incremento delle vocazioni, beni temporali e loro amministrazione.
b) A tale scopo il Governo Generale preparerà le dovute relazioni in base ai dati raccolti dalle (Vice-)Province.
II. Composizione
0117 – La norma fondamentale sulla rappresentanza delle Province e Vice-Province viene precisata dal Direttorio dei Capitoli.
III. Convocazione
0118 – Il Capitolo Generale straordinario sarà convocato dal Superiore generale:
a) – se egli stesso lo richiede dopo aver consultato i Governi delle Province e ottenuto il consenso dei suoi Consiglieri;
b) se lo richiedono i due terzi dei Consiglieri generali, dopo aver consultato i Governi Provinciali;
c) – se lo richiedono i due terzi dei superiori Provinciali.
0119 – Se il Capitolo Generale non può celebrarsi alla data stabilita, si celebri appena cessato l’impedimento. La dilazione sarà decisa dal Consiglio Generale con la maggioranza dei due terzi di voti a norma degli Statuti.
Se la dilazione è per un tempo notevole, si richiede non solo la maggioranza dei due terzi di voti da parte del Consiglio generale, ma anche la maggioranza assoluta di voti da parte dei superiori Provinciali della Congregazione.
Art. 2: II Governo generale
0120 – Il Governo Generale esprime l’unità di tutta la Congregazione che deve tutelare, rinsaldando il nesso organico tra le singole parti.
I. Il Superiore Generale e il suo Vicario.
0121 – Il Superiore Generale ha il diritto di assistere personalmente o per mezzo di delegati ai Capitoli (Vice-)Provinciali e alle riunioni e assemblee interProvinciali di cui alla C. 143 e allo St. 0187.
0122 – Non conviene che il Superiore Generale sia anche superiore locale: così potrà dedicarsi completamente al suo ufficio.
0123 – a) In caso di rinunzia, d’impedimento permanente o di morte del Vicario generale, se ne eleggerà un altro dal Consiglio Generale con la maggioranza dei due terzi di voti.
b) In caso d’impedimento temporaneo, lo stesso Consiglio Generale eleggerà un pro-Vicario con la maggioranza assoluta di voti.
II. I Consiglieri generali
0124 – Nella scelta dei Consiglieri generali si deve mirare alla rappresentanza regionale così che il Governo Generale rispecchi in qualche modo tutta la Congregazione.
Tuttavia, i Consiglieri generali non sono addetti al servizio esclusivo di nessuna regione, ma di tutta la Congregazione.
0125 – Il Direttorio dei superiori enumera i casi in cui i Consiglieri generali hanno voto consultivo o deliberativo, oppure devono agire collegialmente come Consiglio generale.
Le altre competenze particolari dei Consiglieri e le competenze degli altri ufficiali della Curia Generale sono elencate nel Direttorio del Governo generale, che deve essere approntato all’inizio di ogni sessennio dallo stesso Consiglio Generale secondo le istruzioni ricevute dal Capitolo generale.
0126 – a) Il Consiglio Generale non può agire validamente se non sono presenti almeno tre dei suoi membri, cioè, il preside del Consiglio con due Consiglieri. Nel Direttorio dei Superiori sono precisati i casi in cui bisogna chiedere il parere degli assenti.
b) Se manca il numero prescritto, i Consiglieri presenti sceglieranno un sostituto dalla lista dei supplenti, approvata dal Consiglio generale, salvo i casi in cui il diritto prescrive di richiedere il parere dei Consiglieri assenti.
c) Ma nei casi di maggiore importanza, da specificarsi dal Consiglio generale, devono essere sempre presenti il Superiore Generale o il suo Vicario con almeno tre Consiglieri.
III. Gli ufficiali della Curia generale
0127 – Il Consiglio Generale elegge gli ufficiali maggiori della Curia Generale per sei anni o per un tempo più breve secondo il parere dello stesso Consiglio.
Gli altri ufficiali sono nominati per sei anni o per un tempo più breve dal Superiore generale, uditi i suoi Consiglieri.
I. Gli ufficiali maggiori
1 – II Procuratore generale
0128 – Il Procuratore generale, alle dirette dipendenze del Governo generale, rappresenta la Congregazione presso la Sede Apostolica. Espone il suo giudizio quando lo richiedono le pratiche in corso o la Santa Sede.
0129 – Passeranno per il Procuratore Generale tutte le pratiche da trattarsi presso la Santa Sede dalla Congregazione, dalle (Vice-)Province, dalle case e dai singoli confratelli.
2 – L’Economo generale
0130 – L’Economo Generale amministra i beni della Congregazione come tale. Deve render conto della sua gestione almeno una volta l’anno al Superiore Generale e al suo Consiglio. Così anche al Capitolo Generale ordinario.
Gli si daranno dei vice-Economi come aiutanti dal Governo generale.
0131 – Per gli affari di maggiore importanza vi sarà un segretariato dell’economia col quale l’Economo deve consultarsi.
0132 – Se l’Economo non è Consigliere generale, deve essere convocato dal Governo Generale quando si trattano questioni economiche o questioni connesse con l’amministrazione dei beni materiali. Allora ha la voce di un Consigliere generale.
0133 – Il Consiglio Generale sceglierà un revisore dell’economato generale. Egli ha il compito di esaminare i documenti di ogni settore dell’economato, presentando poi al Governo Generale e allo stesso segretariato una relazione sul controllo dei registri debitamente eseguito. La relazione sarà allegata al quadro finanziario annuale dell’Economo generale.
3 – Il Segretario generale
0134 – Il Segretario Generale collabora con l’amministrazione del Governo Generale come segretario delle riunioni del Governo e del Consiglio generale; come cancelliere nel redigere Decreti e Rescritti; come archivista nel custodire gelosamente atti e documenti del Governo; come direttore dell’ufficio di statistica; e come notaio della Congregazione.
4 – Il Postulatore generale
0135 – Il Postulatore Generale che, a nome di tutto l’Istituto, tratta le cause di beatificazione e canonizzazione dei confratelli presso la Congregazione competente, attenderà al suo ufficio a norma dei sacri canoni e delle istruzioni della Santa Sede.
0136 – Il Postulatore esporrà al Capitolo Generale lo stato delle cause della Congregazione.
0137 – Il Postulatore generale, nell’ambito del diritto comune e per ragioni di controllo, renderà conto, almeno ogni anno, al Superiore Generale e ai superiori maggiori che sono attori delle cause, del lavoro svolto, dello stato completo delle entrate e delle uscite e del fondocassa. Inoltre i suddetti superiori maggiori potranno esigere dal Postulatore Generale un rapporto preventivo su determinati argomenti e spese.
- Gli altri ufficiali
0138 – a) Gli altri ufficiali sono:
– l’archivista generale;
– il cronista generale;
– i segretari del Superiore generale;
– il direttore del segretariato per l’informazione.
b) Il Governo generale, uditi i superiori (Vice-)Provinciali, ha il diritto di scegliere congregati per il fabbisogno della Curia Generale e della casa di Sant’Alfonso.
Sezione terza
Il regime (Vice-)Provinciale
Art. 1: Il Capitolo (Vice-)Provinciale
0139 – Il Capitolo (Vice-)Provinciale è regolato dalle norme del diritto comune e particolare, contenute nelle Costituzioni, negli Statuti generali e (Vice-)Provinciali e nel Direttorio dei Capitoli.
I. Competenza
0140 – Il Capitolo (Vice-)Provinciale ha la facoltà di:
a)fare statuti (Vice-)Provinciali, modificarli, interpretarli autenticamente o abrogarli; prendere decisioni, se necessario, anche con decreti;
b)esaminare lo stato della (Vice-)Provincia;
c)promuovere con programmi adeguati la vita apostolica (cf. St. 084);
d)fissare i criteri riguardo all’erezione o soppressione di case (cf. DS);
e)esaminare lo stato economico della (Vice-)Provincia secondo la relazione preparata dall’economo e approvarla;
f)confermare o abrogare i Decreti del superiore o del Consiglio (Vice-)Provinciale.
0141 – Il Capitolo ha bisogno dei due terzi di voti per fare statuti, emendarli, interpretarli autenticamente o abrogarli. Basta la maggioranza assoluta di voti per le altre materie, salvo disposizioni in contrario del diritto comune o particolare.
0142 – Gli Statuti (Vice-)Provinciali e i Decreti del Capitolo concernenti Costituzioni e Statuti, non possono essere promulgati prima dell’approvazione del Consiglio generale.
Gli Statuti Vice-Provinciali sono approvati dal Consiglio generale, udito il Consiglio straordinario della Provincia.
0143 – Salvo quanto prescritto dallo Statuto precedente, gli Statuti, i decreti e le decisioni del Capitolo, entrano in vigore nella data da essi indicata; se non è indicata alcuna data, entrano in vigore appena promulgati.
II. Composizione
0144 – Il Capitolo si compone di membri di diritto e membri di elezione (cf. C. 122,b).Quali siano i membri di diritto e quali di elezione sarà determinato dagli Statuti (Vice-)Provinciali, tenendo conto delle norme seguenti:
a)saranno membri di diritto almeno i Consiglieri ordinari;
b)sarà membro di diritto del Capitolo Vice-Provinciale il superiore Provinciale o un suo delegato;
c)saranno membri di diritto del Capitolo Provinciale i superiori Vice-Provinciali o i loro delegati.
0145 – Per sostituire o supplire qualche membro del Capitolo si seguiranno le norme del Direttorio dei Capitoli.
III. Convocazione e preparazione
0146 – Il Capitolo è convocato dal superiore (Vice-)Provinciale. La convocazione va fatta per tempo, prima di iniziare il Capitolo.
0147 – Il superiore (Vice-)Provinciale informerà tutti i suoi confratelli della convocazione del Capitolo; ne informerà inoltre il Governo Generale e anche quello Provinciale se si tratta di Capitolo Vice-Provinciale.
0148 – Il Governo (Vice-)Provinciale curi inoltre, se occorre, che l’elezione dei capitolari si faccia al più presto.
0149 – Sarà costituita appena possibile la commissione preparatoria secondo le norme degli Statuti (Vice-)Provinciali.
0150 – La commissione preparatoria con l’aiuto dei segretariati, invierà tempestivamente alle comunità gli schemi degli argomenti da trattare. Tutti i confratelli, individualmente o collettivamente, faranno pervenire in tempo utile le loro osservazioni e proposte alla commissione.
IV. Svolgimento
0151 – Lo svolgimento del Capitolo è regolato dal direttorio dei Capitoli e dal diritto particolare della (Vice-)Provincia.
Il Capitolo (Vice-)Provinciale è presieduto dal superiore (Vice-)Provinciale. Se è presente il Superiore generale, questi inaugura la sessione plenaria, chiude 1’ultima e ha diritto di voto. Tutte le altre competenze sono del superiore (Vice-)Provinciale che presiede.
0152 – Lo stesso Capitolo determina la periodicità o frequenza delle sue sessioni; fermo restando che il Capitolo si deve riunire almeno una volta nel triennio, salvo prescrizione diversa degli Statuti (Vice-)Provinciali.
a)I membri del Capitolo sono eletti per tre anni.
b)Può indire una sessione straordinaria del Capitolo:
1° – il superiore (Vice-)Provinciale col consenso del suo Consiglio straordinario;
2° – il Consiglio straordinario;
3° – i due terzi dei capitolari.
c)Nei casi di cui ai nn. 2 e 3, il Capitolo sarà convocato con lettera del superiore (Vice-)Provinciale, a nome o del Consiglio o dei Capitolari.
d)Il Capitolo è invalido se manca più di un terzo dei Capitolari (cf. DC).
Art. 2: II Governo (Vice-)Provinciale
I . II superiore ( vice) Provinciale e il suo Vicario
1 – La loro elezione
0153 – Il modo di eleggere il superiore (Vice-)Provinciale e il suo Vicario o di sostituire il Vicario se lascia la carica, deve essere determinato dagli Statuti (Vice-)Provinciali.
a)Il superiore Provinciale, il suo Vicario e il superiore Vice-Provinciale, dopo la nomina, devono essere confermati dal Governo generale.
b)Ma il superiore Vice-Provinciale, prima di avere la conferma dal Governo generale, deve essere approvato dal Consiglio Provinciale straordinario.
c)Invece il Vicario Vice-Provinciale ha bisogno solo della conferma dal Consiglio Provinciale straordinario.
d)Il superiore (Vice-)Provinciale e il suo Vicario siano designati per un triennio, salvo quanto prescritto dal diritto orientale. Al termine del triennio, possono essere designati nuovamente per un tempo analogo.
0154 – Se il superiore (Vice-)Provinciale e il suo Vicario non accettano l’ufficio o si dimettono dopo averlo accettato, la loro rinunzia o le loro dimissioni devono essere accettate dal Capitolo se è ancora riunito o, fuori del Capitolo, dal Consiglio straordinario (cf. DS).
Ma si richiede anche la conferma delle avvenute dimissioni da parte del Governo Generale se si tratta di un superiore (Vice-)Provinciale e del suo Vicario che avevano già preso possesso del loro ufficio.
2 – Doveri e diritti del superiore (Vice-)Provinciale
0155 – Il superiore (Vice-)Provinciale, perché possa animare e organizzare la sua (Vice-)Provincia, deve prima conoscerla. Perciò, per favorire il dialogo, non solo accoglierà volentieri i confratelli che vanno da lui, ma visiterà spesso le comunità per viverne la vita.
Deve fare la visita canonica di tutta la (Vice-)Provincia almeno ogni tre anni. Il superiore Provinciale visiterà periodicamente le Vice-Province.
0156 – I superiori (Vice-)Provinciali sono insieme Ordinari e superiori maggiori. Le loro principali facoltà sono elencate nel Direttorio dei Superiori.
0157 – Tutte queste facoltà, elencate nel Direttorio dei Superiori, nella misura in cui sono comunicabili, possono essere delegate e subdelegate dal superiore (Vice-)Provinciale.
Il superiore (Vice-)Provinciale, quando non può comunicare col Governo generale, ha tutte le facoltà necessarie a norma nel diritto. [43] In mancanza del Superiore, hanno le stesse facoltà i membri del Consiglio straordinario, secondo l’ordine stabilito dallo St. 0210. Il superiore o chi ne fa le veci agisca, con o senza il consenso dei Consiglieri, secondo la possibilità di comunicare con loro.
II. I Consiglieri (Vice-)Provinciali
1.- Elezione
0158 – a) Le (Vice-)Province devono costituire un Consiglio straordinario per trattare gli affari più importanti.
b) Come eleggere i Consiglieri ordinari e straordinari sarà determinato dagli Statuti (Vice-)Provinciali.
c) I Consiglieri (Vice-)Provinciali siano designati per un triennio, salvo quanto prescritto dal diritto orientale.
Al termine del triennio, possono essere designati nuovamente per un tempo analogo.
2 – Competenze
0159 – Salvo disposizioni in contrario degli Statuti (Vice-)Provinciali, alla Consulta devono partecipare sempre tutti i Consiglieri o i loro sostituti.
a)Non sono ammessi i sostituti quando è obbligatorio chiedere il parere dei Consiglieri e tali pareri si possono ricevere con lettera o con altri mezzi sicuri, ma si deve raggiungere sempre il numero delle presenze prescritte per agire validamente.
b)Se nel Consiglio ordinario manca un Consigliere, si scelga un sostituto, possibilmente tra i Consiglieri straordinari.
0160 – Il Capitolo (Vice-)Provinciale deve precisare i casi in cui per decidere bisogna conoscere il parere dei Consiglieri (Vice-)Provinciali.
0161 – Il Consiglio (Vice-)Provinciale straordinario, nel periodo tra una sessione e l’altra, quando cioè il Capitolo non è riunito e fino alla sua prossima riunione, ha la facoltà di interpretare autenticamente e sospendere quanto è stato deciso dallo stesso Capitolo, ed emanare nuovi decreti. In caso però di sospensione, deve avvisarne la (Vice-)Provincia indicando i motivi che l’hanno richiesta.
Ma se si tratta di Statuti, deve informarne il Governo Generale (cf.St. 0141; 0142).
Spetta poi al Capitolo (Vice-)Provinciale confermare o abrogare tali interpretazioni e i decreti del Consiglio (Vice-)Provinciale (cf. St. 0140 f).Se nulla decide al riguardo, essi sono considerati scaduti.
0162 – Gli altri casi in cui i Consiglieri hanno voce consultiva o deliberativa o devono agire collegialmente, sono elencati nel Direttorio dei Superiori e negli Statuti (Vice-)Provinciali.
3 – Collaborazione col Governo generale
0163 – Per dare “direttive” e promuovere iniziative, il Governo Generale deve conoscere a fondo la vita e lo stato della Congregazione. Perciò il superiore (Vice-)Provinciale gli manderà ogni anno una relazione scritta, firmata anche dai suoi Consiglieri, sulle materie indicate dal Direttorio dei Superiori. La relazione finanziaria sarà firmata anche dall’Economo.
Art. 3: Organismi ed altri uffici della (Vice-)Provincia
0164 – Il modo di designare e sostituire i membri degli organismi e uffici della (Vice-)Provincia è determinato dagli Statuti (Vice-)Provinciali.
0165 – Ciò che il nostro diritto prescrive in materia di elezione, sull’obbligo di accettare o rinunziare l’ufficio, vale anche per ogni altra designazione.
I. I segretariati
0166 – I compiti dei segretariati e la loro collaborazione con gli organismi analoghi di altre (Vice-)Province devono essere determinati dagli Statuti (Vice-)Provinciali.
0167 – Il segretariato della formazione sarà sempre consultato prima di nominare i responsabili degli Istituti di formazione o di aprire e chiudere tali Istituti in una (Vice-)Provincia, tenendo sempre conto delle “Direttive” del Capitolo (Vice-)Provinciale.
0168 – Il Consiglio (Vice-)Provinciale straordinario, coadiuvato dal segretariato della formazione, stabilirà più accuratamente le linee direttive di tali Istituti.
- I responsabili della formazione
0169 – a) Col nome di responsabili della formazione sono indicati: il Direttore dei giovani; il Maestro dei Novizi; il Prefetto degli studenti; i Prefetti degli studi; i Docenti dello Studentato; il Maestro del tirocinio Pastorale e il Prefetto dei Fratelli più giovani di tutta la (Vice-)Provincia.
b) I rapporti tra i responsabili della formazione e i superiori locali saranno regolati da apposite norme del Governo Vice-Provinciale.
III. Gli ufficiali della curia ( vice ) Provinciale
0170 – Il segretario della (Vice-)Provincia, secondo il diritto canonico, è notaio e cancelliere di ufficio della Curia (Vice-)Provinciale.
Può essere scelto anche fuori del Consiglio.
0171 – L’archivista (Vice-)Provinciale deve custodire con ordine e diligenza i documenti più importanti relativi all’attività e allo stato della (Vice-)Provincia.
0172 – L’economo, alle dipendenze del superiore (Vice-)Provinciale e del suo Consiglio, amministra i beni della (Vice-)Provincia, secondo le direttive del Capitolo (Vice-)Provinciale.
A norma degli Statuti (Vice-)Provinciali, l’Economo dovrà essere convocato dal Governo (Vice-)Provinciale quando si tratta di materia finanziaria o di problemi connessi con l’amministrazione di beni materiali.
0173 – All’inizio dell’anno finanziario, l’Economo, con l’approvazione del segretariato dell’economia, preparerà un prospetto completo delle entrate e delle uscite della (Vice-)Provincia e di ogni comunità e lo presenterà al Governo (Vice-)Provinciale.
0174 – L’Economo (Vice-)Provinciale preparerà le relazioni seguenti:
a) Per il superiore (Vice-)Provinciale e il suo Consiglio straordinario: una relazione annuale sullo stato economico della (Vice-)Provincia e delle comunità. Questa relazione deve essere discussa e approvata dal segretariato dell’economia.
Lo stesso Governo (Vice-)Provinciale potrà richiedere anche altre relazioni (cf. St. 0190; 0208).
b) Per il Governo generale: una relazione più breve con firma e osservazioni del superiore (Vice-)Provinciale e del suo Consiglio. La relazione della Vice-Provincia deve portare la firma anche del Superiore Provinciale e del suo Consiglio.
Per questa relazione, si seguiranno i moduli indicati dal Governo generale.
Art. 4: Cooperazione reciproca tra la Provincia e le Vice-Province
0175 – Il modo concreto di collaborazione tra la Provincia e la Vice-Provincia deve essere stabilito con una convenzione sugli aiuti reciproci in uomini e mezzi. Prima però ci dovrà essere un’ampia consultazione tra i superiori o i rappresentanti delle due parti.
In questa convenzione o negli Statuti, fermo restando quanto è prescritto dallo St. 0144, si può anche determinare come praticamente la Provincia possa partecipare al Capitolo della Vice-Provincia, e la Vice-Provincia al Capitolo della Provincia. La convenzione deve essere approvata dal Governo generale.
0176 – Per una migliore assistenza alle missioni vi sarà in ogni Provincia un Procuratore delle missioni, distinto dall’Economo Provinciale e provvisto di mezzi adeguati. Secondo gli Statuti Provinciali, egli verrà incontro alle necessità delle Vice-Provincie e delle comunità fuori Provincia. Curerà anche i buoni rapporti con enti pubblici e persone private, allacciando una stretta collaborazione con gli interessati, specialmente con le famiglie dei missionari.
0177 – Le relazioni tra le Vice-Provincie e il Governo Generale sono regolate dalle norme emanate dallo stesso Governo generale.
Gli affari ordinari della Vice-Provincia saranno trattati dal Governo Generale solo per mezzo della Provincia.
Art. 5: Il Governo delle comunità nella (Vice-)Provincia
0178 – a) Gli Statuti (Vice-)Provinciali devono determinare il tempo opportuno richiesto dopo la professione perpetua, per potere essere designati superiori locali.
b) I superiori di comunità siano designati per un triennio, salvo quanto prescritto dal diritto orientale. Al termine del triennio, possono essere designati nuovamente per un tempo analogo.
Tuttavia, se qualcuno dovesse essere costituito superiore per un terzo triennio nella stessa casa, è richiesta la conferma del Governo generale.
c) In ogni comunità il superiore avrà il suo Vicario, designato a norma degli Statuti (Vice-)Provinciali.
0179 – La frequenza delle assemblee comunitarie e il modo di convocarle sarà determinato dagli Statuti (Vice-)Provinciali.
0180 – Tutti i confratelli della comunità saranno informati per tempo degli argomenti da trattarsi in assemblea per intervenirvi preparati.
0181 – Ogni superiore, secondo le caratteristiche della sua comunità, avrà i propri Consiglieri. Il loro numero, il modo di nominarli o sostituirli sarà determinato dagli Statuti (Vice-)Provinciali.
0182 – Gli Statuti (Vice-)Provinciali preciseranno quali argomenti sono da trattarsi dal Consiglio e quali dall’assemblea comunitaria, e quando il Consiglio o l’assemblea devono agire collegialmente.
0183 – Vi sia in ogni comunità l’Economo che amministra i beni temporali alle dipendenze del superiore e del suo Consiglio.
0184 – Gli altri ufficiali che sogliono nominarsi per il buon andamento ,della comunità, saranno scelti o dall’assemblea comunitaria o dal Governo della comunità, a norma degli Statuti (Vice-)Provinciali.
Art. 6: Rapporti e collaborazione tra le (Vice-)Province
0185 – Non bisogna insistere troppo sulla divisione territoriale delle (Vice-)Province, ma favorire piuttosto le iniziative comuni.
0186 – Per fondare una comunità nel territorio di un’altra (Vice-)Provincia, prima ancora di richiedere il consenso dell’autorità ecclesiastica competente, la (Vice-)Provincia deve ottenere il consenso del Consiglio (Vice-)Provinciale straordinario di quel territorio e del Governo generale. Se si tratta di Vice-Provincia, si richiede anche il consenso del Governo della rispettiva Provincia .
0187 – Quando a norma delle Costituzioni 141-143 si tengono riunioni o conferenze inter-Provinciali, saranno le stesse conferenze a regolarne la composizione, la convocazione, le competenze e i programmi.
Convocazione e programmi saranno fatti conoscere in tempo al Governo Generale perché vi possa intervenire. Allo stesso Governo sarà anche trasmessa una relazione dei lavori compiuti.
0188 – I congregati che si fermano lungamente nel territorio di un’altra (Vice-)Provincia, ne avviseranno il superiore.
Se invece si fermano lungamente per lavori apostolici, hanno bisogno del consenso dei due (Vice-)Provinciali.
Sezione quarta
I beni temporali della Congregazione
Art. 1: Disposizione dei beni della Congregazione
I. In generale
0189 – I beni temporali che, a qualsiasi titolo, appartengono alla Congregazione, devono essere amministrati, secondo la loro natura, a norma delle leggi civili ed ecclesiastiche e con l’aiuto, per quanto è possibile, di laici esperti.
0190 – I beni di una persona morale devono essere amministrati dal rispettivo economo alle dipendenze del superiore e del suo Consiglio, salvo la facoltà del superiore maggiore d’intervenire nell’amministrazione a norma del diritto comune, e salvo specialmente gli Statuti 0191b,2° e 0192.
II. In particolare
0191 – a) Il Governo Generale ha il compito di esaminare e approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’amministrazione generale, preparato dall’Economo.
- b) Il Consiglio Generale ha il compito di:
1° fissare con l’Economo Generale i contributi da versarsi ratealmente al Governo generale, udite le parti interessate;
2° dar norme sul modo di preparare e gestire l’amministrazione.
0192 – Il Capitolo (Vice-)Provinciale, ferme restando le prescrizioni del diritto comune e particolare e con l’approvazione del Governo generale, stabilirà il modo di acquistare e disporre dei beni specialmente immobili.
0193 – a) Il Capitolo (Vice-)Provinciale, tenendo conto del valore relativo del danaro e delle disposizioni della Santa Sede, fisserà i limiti che il superiore, da solo o col suo Consiglio, può raggiungere nello spendere, fare alienazioni o contrarre debiti.
Ma i limiti massimi che possono toccarsi dal superiore da solo o col suo Consiglio hanno bisogno dell’approvazione del Governo generale.
b) Per alienazione qui s’intende qualunque traslazione di beni di proprietà che, in seguito a legittima assegnazione, costituisce il patrimonio stabile di una persona giuridica; come anche ogni operazione che potrebbe peggiorare la condizione patrimoniale della persona stessa: ad es. dispendio di denaro altrui, una locazione, e qualsiasi disposizione di un patrimonio stabile che non sia strettamente amministrativo. [44]
c) Spetta inoltre al Capitolo (Vice-)Provinciale definire gli atti che eccedono lo socpo e la modalità dell’amministrazione ordinaria, e con essa stabilire ciò che è necessario per porre validamente un atto di amministrazione straordinaria.
0194 – Il Capitolo e il Consiglio (Vice-)Provinciale possono dar norme generali sul modo di investire il danaro.
0195 – Il superiore (Vice-)Provinciale e il suo Consiglio Straordinario, almeno una volta l’anno, devono esaminare e approvare il preventivo e il consuntivo finanziario del Governo (Vice-)Provinciale e delle comunità di loro giurisdizione. Inoltre il superiore Provinciale e il suo Consiglio straordinario devono esaminare una volta l’anno il preventivo e il consuntivo finanziario delle viceprovince.
0196 – Il Consiglio (Vice-)Provinciale straordinario, in caso di necessità e per un tempo determinato, può imporre tasse e altri contributi sulle comunità, oltre i limiti fissati dagli Statuti (Vice-)Provinciali, ma dovrà renderne conto al Capitolo (Vice-)Provinciale.
0197 – Secondo le norme degli Statuti (Vice-)Provinciali, il Governo o l’assemblea comunitaria deve esaminare il bilancio preventivo e consuntivo della comunità e decidere in merito.
0198 – Comunità e (Vice-)Province si aiutino volentieri a vicenda sul piano economico e, per quanto è possibile, vengano incontro coi propri beni alle necessità della Chiesa e al sostentamento dei poveri, fermo però restando lo Statuto n.193.
0199 – I superiori trattino con carità e giustizia i laici che lavorano presso di noi. I loro salari siano almeno uguali a quelli prescritti dalla legge. Se questi non sono giusti, si dia loro un salario maggiore.
III. Accettazione di beni onerosi
0200 – Quando vengono offerti beni a condizioni onerose, il superiore li accetterà solo se gli obblighi da assumere sono convenienti al fine e al bene della Congregazione, e sempre col consenso del suo Consiglio e di quello (Vice-)Provinciale.
Sugli obblighi reciproci, se non vi sono ragioni in contrario, sarà stipulato un contratto a norma della legge civile.
0201 – Ogni contratto di accettazione di beni onerosi deve indicare:
a) l’oggetto della donazione;
b) l’elenco degli oneri e la loro durata;
c) la destinazione dei beni, una volta soddisfatti gli oneri o nell’impossibilità morale di soddisfarli;
d) una clausola che permetta di ridurre gli oneri per adeguarli al valore reale dei beni in quel dato momento.
0202 – Nelle fondazioni di messe, salvo il diritto comune, si osserveranno le norme già date sulle donazioni onerose. Non si accettino fondazioni di messe che durano più di trent’anni.
Art. 2: L’amministrazione dei beni
0203 – Quanto qui si dice sull’amministrazione dei beni vale anche, nei casi analoghi, per tutti quei congregati che amministrano beni non appartenenti alla Congregazione, se non vi sono prescrizioni particolari che regolano i loro uffici.
0204 – Dove l’amministrazione cade sotto la legge civile, secondo questa legge vanno redatte le fatture sulle entrate e le uscite. Queste saranno conservate per tutto il tempo prescritto. Ciò del resto è sempre raccomandabile, almeno per un certo tempo, anche quando non è richiesto dalla legge civile.
0205 – Dove non vige ancora un valido sistema di previdenza sociale, si deve provvedere convenientemente alla sicurezza e all’assistenza sanitaria dei congregati, a norma delle leggi ecclesiastiche e civili.
0206 – Ogni amministrazione deve avere:
- a)un registro o schedario giornaliero con le entrate e le uscite;
- b)un registro o schedario col bilancio reale di ogni anno e coi prospetti delle entrate e delle uscite, ripartite per voci;
- c)l’elenco delle cartelle di credito;
- d)la raccolta completa dei contratti finanziari.
0207 – Hanno diritto di esaminare i registri: i rispettivi superiori e i loro delegati; il legittimo visitatore e il suo socio.
I beni delle parrocchie affidate ai nostri saranno amministrate dal parroco, ma il superiore ha sempre il diritto di vigilare sulla fedele osservanza delle norme giuridiche in materia. A tal fine il superiore può esaminare i registri delle entrate e delle uscite, non per prendere in mano l’amministrazione di questi beni, ma per assicurarsi che essi siano amministrati nel debito modo da parte dei responsabili.
0208 – Per quanto riguarda l’amministrazione dei beni temporali della Congregazione o di estranei, il Governo (Vice-)Provinciale può chiedere lo stato reale dei beni della comunità e degli altri beni che a qualsiasi titolo si trovano sotto la responsabilità dei congregati.
Può chiederlo quando lo crede opportuno; deve chiederlo almeno una volta l’anno a norma dello Statuto 0191.
Sezione quinta
La precedenza
0209 – L’ordine di precedenza delle Province attuali è quello del Direttorio dei Capitoli. Le Province future saranno aggiunte a questo elenco secondo la data della loro erezione. Se nello stesso giorno sono erette più province, avrà la precedenza quella Provincia che ha la casa più antica.
Se una Provincia sarà sdoppiata, conserva l’ordine della Provincia-madre quella Provincia che ha la casa più antica; l’altra prenderà l’ultimo posto.
0210 – Ferme restando le norme del diritto comune, il superiore precede il Vicario; il Vicario i Consiglieri; i Consiglieri tutti gli altri; i Consiglieri ordinari gli straordinari.
Tra uguali, salvo disposizioni in contrario, precedono i più anziani di professione, di ordinazione, di età.
Sezione sesta
Art. 1: L’assenza dalla comunità
0211 – Un superiore maggiore, col consenso del suo Consiglio e per una giusta causa, può concedere a un congregato coi voti perpetui, di vivere fuori comunità, per non più di un anno, se non a motivo di malattia, per ragioni di studio o per l’esercizio dell’apostolato a nome dell’Istituto. Il congregato in tal modo rimane rimane sempre alle dirette dipendenze dei suoi superiori, ma se la sua assenza non è giustificata da ragioni di studio, di salute o di apostolato redentorista, perde la voce attiva e passiva.
Art. 2: La separazione dalla comunità
0212 – Il congregato che si sottrae alla debita comunione con l’Istituto e all’autorità dei superiori, sarà ricercato con sollecitudine dagli stessi superiori e aiutato a perseverare nella sua vocazione.
Ma quando tutti gli sforzi saranno caduti invano, se non ritorna, sarà dimesso a norma del diritto.
Note
[1] LG 45; CD 35; Mutuae relationes 22. 53.
[2] PP 63.
[3] CD 11.
[4] AG 40.
[5] SH 1968, p. 401.
[6] AG 26; LG 13; AG 9. 11. 16. 21. 22.
[7] AG 15. 18.
[8] AG 32.
[9] AG 6; GS 19. 22.
[10] UR 7. 8.
[11] SC 9.
[12] GS 7.
[13] LG 31.
[14] AA 1; AG 21.
[15] GS 30; AG 39.
[16] PO 6; PO 22.
[17] LG 8.
[18] CD 14.
[19] GS 26. 42; AG 11.
[20] IM 2.
[21] Paolo VI al Capitolo Generale, 1967.
[22] Paolo VI al Capitolo Generale, 1973.
[23] GS 9.
[24] PC 15; PO 8.
[25] SC 110.
[26] OT 3.
[27] OT 6.
[28] OT 3.
[29] OT 3.
[30] OT 11. 10.
[31] OT 8. 9.
[32] OT 9.
[33] OT 19.
[34] PC 18. 21.
[35] OT 4. 5.
[36] RC 23.
[37] Cf. CJC 127.
[38] Cf. CJC 119.
[39] Cf. CJC 833, 8.
[40] Cf. CJC 190.
[41] Cf. CJC 193.
[42] Cf. CJC 127, 1.
[43] Cf. CJC 87, 2.
[44] Cf. CJC 1295.